Articolo 3 del Decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318
Articolo 2Articolo 4
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1 ottobre 1995
Art. 3. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 503
Entrata in vigore il 1 ottobre 1995
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