Articolo 12 del Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 gennaio 2008
Art. 12. Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. Nella rubrica dell'articolo 160 la parola «Condizioni» e' sostituita dalla parola «Presupposti».
2. All' articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, inragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.».
3. All' articolo 161, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo.»;
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il comma seguente:
«La domanda di concordato e' comunicata al pubblico ministero».
4. L' articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 162 (Inammissibilita' della proposta). - Il Tribunale puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento e' proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilita' della proposta di concordato.».
5. All' articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole «verificata la completezza e la regolarita' della documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo,»;
b) al secondo comma, n. 4), le parole: «che si presume necessaria per l'intera procedura» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma»;
c) al terzo comma, le parole «quarto comma», sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».
6. All' articolo 166, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 160, 161, 163 e 166 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:
«Art. 160 (Presupposti per l'ammissione alla procedura). - L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile,in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.».
«Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico ministero.».
«Art. 163 (Ammissione alla procedura). - Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173, primo comma.».
«Art. 166 (Pubblicita' del decreto). - Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'art. 17.
Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'art. 88, secondo comma.».
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente