Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678
Articolo 10Articolo 12
Versione
25 agosto 1957
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Versione
11 febbraio 1968
Art. 11. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15))
Entrata in vigore il 11 febbraio 1968
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