Art. 6. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 5
- Legge 7 gennaio 2026, n. 1_(RACCOLTA_2026)
Articolo 6 della Legge 7 gennaio 2026, n. 1_(RACCOLTA_2026)
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22 gennaio 2026
22 gennaio 2026
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