Provvedimento: […] Infatti, l'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2023, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. […] Concludendo sul punto, deve pertanto chiarirsi che «in materia di soggetti passivi dell'imposta, ed ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, la determinazione della residenza e del domicilio secondo i criteri di cui all'art. 2, co. 2, d.P.R. n. 917 del 1986, così come novellato dall'art. 1 d.lgs. n. 209 del 2023, si applica alle fattispecie concrete verificatesi a far data dall' 1° gennaio 2024, considerata la disposizione intertemporale di cui all'art. 7, co. 1, d.lgs. n. 209 del 2023 ed attesa la natura sostanziale della stessa modifica normativa».
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