Articolo 11 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9
Articolo 10Articolo 12
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Art. 11.

Valutazioni di professionalita' dei procuratori europei delegati

1. Ai fini della procedura di valutazione della professionalita' di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , come modificato dall' articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111 , il Consiglio superiore della magistratura richiede alla Procura europea di trasmettere:
a) un rapporto informativo sull'attivita' svolta dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici;
b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento;
c) notizie relative alle eventuali decisioni di riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento;
d) un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 4.
2. La documentazione di cui al comma 1, unitamente a quella in precedenza acquisita sull'attivita' del procuratore europeo delegato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, e' trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed e' utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalita', ((ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)) .
Entrata in vigore il 21 aprile 2024
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