Art. 9. 1. Con effetto dal 1 marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'articolo 7 e' data facolta' di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' superiore a 52 anni per gli uomini ((...)) , con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;
b) eta' inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianita' contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413 .
(( 2. La domanda di pensionamento e' irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma comunque, entro il 31 dicembre 1988 )) 3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e da' luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di eta' valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.
4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all' articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 . Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l' articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; e l'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120 .
5. La pensione di cui al presente articolo e' incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianita' previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.
6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di societa' a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell' articolo 100 della Costituzione e delle societa' e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'articolo 3, comma (16.3), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230 .
7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianita' contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.
8. L'aumento dell'anzianita' contributiva di cui al presente articolo non e' cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre e' considerata anzianita' utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.
9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'articolo 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore eta', della maggiore anzianita' contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.
10. Possono accedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia.
(( 10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonche' delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attivita' di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalita' di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte ))
a) eta' superiore a 52 anni per gli uomini ((...)) , con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;
b) eta' inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianita' contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413 .
(( 2. La domanda di pensionamento e' irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma comunque, entro il 31 dicembre 1988 )) 3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e da' luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di eta' valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.
4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all' articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 . Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l' articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; e l'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120 .
5. La pensione di cui al presente articolo e' incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianita' previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.
6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di societa' a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell' articolo 100 della Costituzione e delle societa' e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'articolo 3, comma (16.3), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230 .
7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianita' contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.
8. L'aumento dell'anzianita' contributiva di cui al presente articolo non e' cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre e' considerata anzianita' utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.
9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'articolo 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore eta', della maggiore anzianita' contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.
10. Possono accedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia.
(( 10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonche' delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attivita' di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalita' di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte ))