Articolo 16 del Decreto 30 gennaio 2009, n. 19
Articolo 15
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1 aprile 2009
Art. 16. Vigilanza 1. Il Fondo e' posto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque momento al Fondo notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
Entrata in vigore il 1 aprile 2009
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