Articolo 9 del Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181
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Art. 9. Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica 1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' Terna Spa, in qualita' di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:
a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonche' delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;
b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte dalla societa' Terna Spa medesima.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo.
3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono affidati alla societa' Terna Spa.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta della societa' Terna Spa, disciplina le modalita' di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3. L'ARERA definisce altresi' le modalita' di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2.
5. Fatta salva l'applicazione di regimi piu' favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonche' per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.
6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La DIL e' corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformita' e la compatibilita' delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e l'assenza di contrasto con quelli adottati nonche' la conformita' delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Nei casi in cui la DIL e' corredata di una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilita' che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle gia' impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non e' richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 . Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico.
7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilita' o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all' articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con le seguenti variazioni:
a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
b) fuori dai casi di cui all' articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990 , l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990 , una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.
8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione procedente e' tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione e' sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell' articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o piu' delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione interessata, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all' articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.
9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilita' a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonche' delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.
9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione e' rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformita' al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , e, in caso di difformita' dallo strumento urbanistico vigente, ha altresi' effetto di variante urbanistica.
((9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali e' stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR, mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri)) .
9-quinquies. All' articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , dopo le parole: "e fino al 30 giugno 2024" sono inserite le seguenti: "ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento".
9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , le parole: "20 MW e 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "25 MW e 12 MW".
9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole: "di autorizzazione" sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: "fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 12 MW";
3) alla lettera c), le parole: "superiore a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 12 MW";
b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le parole: "di potenza fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "di potenza fino a 12 MW".
9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies e 9-septies si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 , le disposizioni di cui al comma 9-sexies del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-novies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall' articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ".
9-decies. All' articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ".
9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorita' competente ai sensi dell' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformita' tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che e' comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.
Entrata in vigore il 1 maggio 2024
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