Art. 10. Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 ((euro per l'anno)) 2023 e' destinato all'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 ((euro per l'anno)) 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 , maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, gia' versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 , ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , il 50 per cento dei proventi medesimi e' assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 febbraio 2024, n. 11 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'articolo 10:
[...];
al comma 2, le parole: «dell'articolo 44 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell' articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico , di cui al decreto»".
Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 ((euro per l'anno)) 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 , maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, gia' versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 , ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , il 50 per cento dei proventi medesimi e' assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 febbraio 2024, n. 11 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'articolo 10:
[...];
al comma 2, le parole: «dell'articolo 44 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell' articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico , di cui al decreto»".