Articolo 4 sexies del Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181
Articolo 4 quinquiesArticolo 4 septies
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8 febbraio 2024
Art. 4-sexies. (( (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS). )) (( 1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacita' operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all' articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, la parola: "cinquanta" e' sostituita dalla seguente: "settanta";
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalita' la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 , e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
b) al comma 5, le parole da: ", in misura complessivamente" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo gia' iscritte in bilancio ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 , e ai sensi dell' articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007 , senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita' di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificita' dei compiti attribuiti alle medesime Commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessita' di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo". ))
Entrata in vigore il 8 febbraio 2024
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