Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32)) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 ".
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 ".