Articolo 62 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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15 maggio 2008
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20 agosto 2009
Art. 62. Definizioni (( 1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. )) 2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
(( d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.))
Entrata in vigore il 20 agosto 2009
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