Articolo 267 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 266Articolo 268
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15 maggio 2008
Art. 267. Definizioni 1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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