Articolo 23 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 20Articolo 24
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15 maggio 2008
Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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