Articolo 246 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 248Articolo 247
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20 agosto 2009
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24 gennaio 2026
Art. 246. (( (Campo di applicazione). )) 1. ((Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivita' lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonche' la bonifica delle aree interessate, l'attivita' estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi e' rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o puo' derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.))
Entrata in vigore il 24 gennaio 2026
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