Articolo 107 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 106Articolo 108
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15 maggio 2008
Art. 107. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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