Articolo 148 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 147Articolo 149
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15 maggio 2008
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20 agosto 2009
Art. 148. Lavori speciali (( 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. )) 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumita' delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Entrata in vigore il 20 agosto 2009
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