Articolo 299 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 297Articolo 300
Versione
15 maggio 2008
Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresi' su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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