Articolo 124 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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15 maggio 2008
Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature 1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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