Articolo 22 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 21Articolo 23
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15 maggio 2008
Art. 22. Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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