Articolo 44 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 43Articolo 45
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15 maggio 2008
Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non puo' essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non puo' subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non puo' subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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