Articolo 73 del Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Articolo 72Articolo 74
Versione
1 luglio 1884
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Versione
23 novembre 1923
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Versione
22 dicembre 2008
Art. 73. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2008
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