Art. 2. (( (Disposizioni in materia di apprendistato). ))
(( 1. All' articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole da: "trovano applicazione" fino a: "collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente";
b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per la dislocazione territoriale della stessa nonche' per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attivita' formativa esterna"
(( 1. All' articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole da: "trovano applicazione" fino a: "collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente";
b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per la dislocazione territoriale della stessa nonche' per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attivita' formativa esterna"