Art. 5. Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo 1. La pianificazione dello spazio marittimo e' attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attivita' e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere:
a) zone di acquacoltura;
b) zone di pesca;
c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili;
d) rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico;
e) zone di addestramento militare;
f) siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette;
g) zone di estrazione di materie prime;
h) ricerca scientifica;
i) tracciati per cavi e condutture sottomarine;
l) turismo;
m) patrimonio culturale sottomarino.
2. Per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, viene redatto un piano di gestione dello spazio marittimo che include la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza, ove previste.
3. I piani e programmi esistenti che prendono in considerazione le acque marine e le attivita' economiche e sociali ivi svolte, nonche' quelli concernenti le attivita' terrestri rilevanti per la considerazione delle interazioni terra-mare, elaborati ed attuati ai sensi delle disposizioni europee e nazionali previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inclusi ed armonizzati con le previsioni dei piani di gestione dello spazio marittimo.
4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni responsabili dei piani e programmi di cui al comma 3 forniscono all'Autorita' competente di cui all'articolo 8 le informazioni relative agli stessi.
5. I piani di gestione dello spazio marittimo sono elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7 e, prima della approvazione, sono trasmessi al Tavolo interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 6 che ne attesta la corrispondenza con il processo di pianificazione definito nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2. I piani di gestione dello spazio marittimo sono approvati anche in tempi diversi e comunque entro il ((31 marzo 2021)) , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I piani di gestione dello spazio marittimo sono aggiornati secondo le modalita' e le tempistiche definite dalle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, e comunque entro dieci anni dalla loro prima approvazione.
a) zone di acquacoltura;
b) zone di pesca;
c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili;
d) rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico;
e) zone di addestramento militare;
f) siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette;
g) zone di estrazione di materie prime;
h) ricerca scientifica;
i) tracciati per cavi e condutture sottomarine;
l) turismo;
m) patrimonio culturale sottomarino.
2. Per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, viene redatto un piano di gestione dello spazio marittimo che include la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza, ove previste.
3. I piani e programmi esistenti che prendono in considerazione le acque marine e le attivita' economiche e sociali ivi svolte, nonche' quelli concernenti le attivita' terrestri rilevanti per la considerazione delle interazioni terra-mare, elaborati ed attuati ai sensi delle disposizioni europee e nazionali previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inclusi ed armonizzati con le previsioni dei piani di gestione dello spazio marittimo.
4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni responsabili dei piani e programmi di cui al comma 3 forniscono all'Autorita' competente di cui all'articolo 8 le informazioni relative agli stessi.
5. I piani di gestione dello spazio marittimo sono elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7 e, prima della approvazione, sono trasmessi al Tavolo interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 6 che ne attesta la corrispondenza con il processo di pianificazione definito nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2. I piani di gestione dello spazio marittimo sono approvati anche in tempi diversi e comunque entro il ((31 marzo 2021)) , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I piani di gestione dello spazio marittimo sono aggiornati secondo le modalita' e le tempistiche definite dalle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, e comunque entro dieci anni dalla loro prima approvazione.