Articolo 5 del Decreto 14 dicembre 1998, n. 457
Articolo 4
Versione
14 gennaio 1999
Art. 5. 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data, limitatamente alle province delle regioni a statuto ordinario.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative all'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni nelle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' nelle province autonome di Trento e Bolzano finche' dette regioni e province non provvederanno all'attuazione delle disposizioni dell' articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 60 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e' riportato nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente