Art. 5. 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data, limitatamente alle province delle regioni a statuto ordinario.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative all'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni nelle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' nelle province autonome di Trento e Bolzano finche' dette regioni e province non provvederanno all'attuazione delle disposizioni dell' articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 60 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e' riportato nelle note alle premesse.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative all'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni nelle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' nelle province autonome di Trento e Bolzano finche' dette regioni e province non provvederanno all'attuazione delle disposizioni dell' articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 60 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e' riportato nelle note alle premesse.