Art. 3. Risarcimento danni da trasfusioni
di ((sangue o emoderivati infetti)) 1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da ((sangue o)) emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, ((per ciascuno degli anni 2004 e 2005)) . Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni ((anche sulla base delle conclusioni cui e' pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 141)) .
di ((sangue o emoderivati infetti)) 1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da ((sangue o)) emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, ((per ciascuno degli anni 2004 e 2005)) . Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni ((anche sulla base delle conclusioni cui e' pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 141)) .