Articolo 1 del Decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89
Articolo 2
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25 aprile 2003
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24 giugno 2003
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30 luglio 2005
Art. 1. Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali
privati per lo svolgimento dell'attivita' libero-professionale 1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2005".
1-bis. Nel periodo ((fino al 31 luglio 2006)) il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attivita' libero-professionale intramuraria.
Entrata in vigore il 30 luglio 2005
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