2. La rigenerazione degli oli usati contenente policlorodifenili o policlorotrifenili o loro miscele puo' essere consentita solo se i procedimenti di rigenerazione permettono di distruggere i policlorodifenili o i policlorotrifenili oppure di ridurli in modo che gli oli rigenerati non contengano ploliclorodifenili o i policlorotrifenili in concentrazione superiori a 25 parti per milione.
3. Gli oli di base ottenuti dalla rigenerazione non debbono contenere o essere stati contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , in quantita' e/o concentrazioni tali da farli classificare come rifiuto tossico nocivo.