Articolo 9 del Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579
Articolo 8Articolo 10
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29 ottobre 1934
Art. 9. Ammissione al gratuito patrocinio.

Per l'ammissione al gratuito patrocinio in materia penale si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 , per l'attuazione del codice di procedura penale .

Per le materie indicate nell'art. 32 della legge, l'ammissione al gratuito patrocinio e' concessa, con provvedimento insindacabile, dal presidente del tribunale o della sezione della corte d'appello per i minorenni, sentiti le parti ed il pubblico ministero ed osservate nel resto le disposizioni della legge sul patrocinio gratuito.


Entrata in vigore il 29 ottobre 1934
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