Articolo 10 - Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Articolo 9Articolo 11
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27 dicembre 1933
Art. 10.

( Art. 23 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).

Nei giudizi nei quali e' parte un'Amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell' art. 544 del Codice di procedura civile , rimanda la causa ad altra autorita' giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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