( Art. 23 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
Nei giudizi nei quali e' parte un'Amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell' art. 544 del Codice di procedura civile , rimanda la causa ad altra autorita' giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato.