Articolo 3 della Legge 21 luglio 2000, n. 205
Articolo 2Articolo 4
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10 agosto 2000
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16 settembre 2010
Art. 3. Disposizioni generali sul processo cautelare 1. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) .
4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica puo' essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione e' disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 , su conforme parere del Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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