2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) .
4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica puo' essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione e' disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 , su conforme parere del Consiglio di Stato.