Articolo 7 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 29
Articolo 6Articolo 8
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5 marzo 2005
ARTICOLO 7
Ai fini del presente Accordo, le spese per il trasferimento di esperti, attrezzature o materiali da un paese all'altro, saranno sostenute dalla Parte inviante, mentre la Parte ricevente sosterra' le spese di alloggio e mantenimento, assistenza medica e trasporti locali, comunque a condizione che nessuna altra procedura sia stata stabilita da specifiche convenzioni derivanti dal presente Accordo.
Il contributo di ogni Parte per la realizzazione dei programmi, progetti ed attivita' previsti nel presente Accordo, avverra' secondo i modi e le modalita' espressi negli accordi specifici.
Entrata in vigore il 5 marzo 2005
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