Articolo 20 del Decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123
Articolo 19Articolo 21
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24 giugno 1995
Art. 20. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 8 AGOSTO 1995, N. 341
Entrata in vigore il 24 giugno 1995
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