Articolo 2 della Legge 24 aprile 1935, n. 740
Articolo 1Articolo 3
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18 giugno 1935
Art. 2.

La gestione tecnica ed amministrativa del «Parco nazionale dello Stelvio» e' affidata alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le norme per essa vigenti.

Il servizio di sorveglianza e' affidato alla Milizia forestale.


Entrata in vigore il 18 giugno 1935