Articolo 1 del Decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303
Articolo 2
Versione
5 ottobre 1991
Art. 1. 1. Dopo il comma primo dell'art. 1742 del codice civile e' inserito il seguente:
"Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto.".
Entrata in vigore il 5 ottobre 1991
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