Articolo 8 della Legge 19 novembre 1990, n. 341
Articolo 7Articolo 9
Versione
8 dicembre 1990
Art. 8. Collaborazioni esterne 1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonche' delle attivita' culturali e formative di cui all'articolo 6, le universita' possono avvalersi, secondo modalita' definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facolta' di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.
2. Le universita' possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.
3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicita' dei corsi e dei progetti, nonche' delle forme di collaborazione e partecipazione.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1990
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