Articolo 4 della Legge 25 agosto 1991, n. 287
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 settembre 1991
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Versione
8 maggio 2010
Art. 4. Revoca dell'autorizzazione 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l' articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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