Art. 4. Revoca dell'autorizzazione 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l' articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l' articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .