Articolo 13 del Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 febbraio 1997
Art. 13. Tutela delle minoranze linguistiche
e valorizzazione delle lingue locali 1. Gli enti locali della regione, attraverso gli statuti, garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche nel rispetto delle norme statali e regionali.
2. Nel rispetto delle medesime norme, gli enti locali adottano le misure adeguate per la conservazione e lo sviluppo delle lingue locali.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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