Articolo 10 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
Articolo 9Articolo 11
Versione
3 febbraio 2004
Articolo 10
I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:
a) Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel territorio dei due Paesi coproduttori.
b) Ciascun produttore e', in ogni caso, comproprietarto del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato.
c) Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sara' depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori.
d) In linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sara' effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, cosi' come la stampa della copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno effettuate in un laboratorio d questo Paese.
e) L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione dei film nel Paese del coproduttore minoritario.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
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