Articolo 14 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
Articolo 13Articolo 15
Versione
3 febbraio 2004
Articolo 14
I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italiana - uruguaiana" o "Coproduzione uruguaiana - italiana".
Tale dizione dovra' figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicita' e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente