Articolo 12
Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.
Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.