Articolo 12 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
Articolo 11Articolo 13
Versione
3 febbraio 2004
Articolo 12
Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
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