Art. 35. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
Versione
7 luglio 1946
7 luglio 1946
>
Versione
19 giugno 2006
19 giugno 2006
Commentari • 0
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27172Massima: […] Tale principio, in particolare, non è invocabile, in riferimento al nuovo regime della responsabilità disciplinare introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis, inserito dall'art. 1, comma terzo, lettera q), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il quale, nel far salvo il principio che la nuova normativa si applica solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, si limita a stabilire che per i procedimenti promossi successivamente, ma aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore, continua ad applicarsi la normativa precedente, solo se più favorevole.Massima: In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine di un anno dalla richiesta del P.G., entro il quale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, deve intervenire a pena di estinzione la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non trova applicazione, in forza del principio generale "tempus regit actum", nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione (peraltro modificata dall'art. 1, comma terzo, lettera g), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).Leggi di più...
- esclusione·
- conseguenze·
- fondamento·
- condizioni·
- necessità·
- fattispecie·
- natura amministrativa·
- sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura·
- sussistenza anche in riferimento alle indagini preliminari·
- correlazione fra accusa contestata e sentenza·
- dovere di astensione·
- illecito disciplinare·
- configurabilità·
- intento di assicurarsi un trattamento privilegiato·
- sentenze pronunciate in data anteriore al 19 giugno 2006
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/2013, n. 1771Massima: In base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 17 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la comunicazione all'incolpato dell'avvenuto deposito del fascicolo delle indagini effettuate dal P.G. e delle sue richieste conclusive, con facoltà per il primo di prenderne visione ed estrarne copia ai fini della presentazione di una memoria difensiva, è idonea ad assicurare i diritti di contraddittorio e di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., così escludendosi la necessità di comunicazione all'incolpato anche della data dell'udienza camerale per la decisione sulla richiesta di non luogo a procedere. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- disciplina del codice di procedura civile·
- sufficienza per esercizio del diritto di difesa e contraddittorio·
- ragioni·
- sussistenza·
- esclusione·
- comunicazione all'incolpato e sua facoltà di prenderne visione ed estrarne copia·
- configurabilità·
- possibilità di deposito di memoria difensiva·
- estensibilità della disciplina del processo penale al procedimento disciplinare·
- fattispecie·
- applicabilità·
- limiti·
- deposito del fascicolo delle indagini e richieste del procuratore generale·
- necessità
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/08/2009, n. 17903Massima: In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il divieto di esercitare industrie o commerci di cui all'art. 16, comma primo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (richiamato nell'art. 3, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 109/2006), opera in riferimento allo svolgimento professionale di tali attività, mentre singole operazioni commerciali, anche realizzate con finalità speculativa, non possono di per sé ritenersi generalmente vietate al magistrato. (La Corte ha così cassato la sentenza disciplinare di condanna per l'addebito mosso al magistrato di avere operato quale finanziatore e socio occulto per la ristrutturazione di un immobile, consentendone la sua fittizia intestazione).Massima: Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 32-bis, comma primo, del d.lgs. n. 109/2006, deve ritenersi la persistente unicità dello stesso procedimento disciplinare promosso in base alla normativa anteriormente in vigore, quando, a seguito della pronuncia di una sentenza penale (di assoluzione o di condanna), […]Leggi di più...
- configurabilità·
- applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. n. 109/2006·
- successiva riformulazione dei capi d'incolpazione in sede disciplinare·
- incompatibilità di funzioni·
- pronuncia della sentenza penale·
- sospensione in attesa della definizione del processo penale·
- divieto di esercizio di attività imprenditoriali·
- esercizio di una nuova e diversa azione disciplinare·
- fattispecie·
- condizioni e limiti·
- procedimento iniziato prima del 19 giugno 2006·
- esclusione·
- disciplina della magistratura·
- ordinamento giudiziario·
- procedimento disciplinare
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/01/2007, n. 17Massima: In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art. 32 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, introdotto dall'art. 1 comma 3 lett. q della legge n. 269 del 2006, deriva che soltanto se il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (verificatasi il 19 giugno 2006), ma per fatti commessi precedentemente, […]Leggi di più...
- fattispecie·
- nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 109 del 2006·
- configurabilità·
- fondamento·
- termine di decadenza di un anno ex art. 59 del d. p.r. n. 916 del 1959·
- comportamento del magistrato·
- limiti·
- applicabilità retroattiva in caso di "favor rei"·
- inapplicabilità in caso di pendenza del procedimento penale nei confronti del magistrato·
- disciplina della magistratura·
- ordinamento giudiziario·
- procedimento disciplinare
- 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 30/01/2015, n. 1757Provvedimento: […] a) Violazione di legge sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, d.lgs. n. 29 del 1999, 96 e 97, t.u. n. 3 del 1957, 30 e 36, r.d.lgs. n. 511 del 1946. […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- sospensione cautelare·
- art. 36 r.d.lgs. n. 511 del 1946·
- violazioni di legge·
- sospensione dalle funzioni·
- sostituzione di decreto ministeriale·
- reintegrazione nelle funzioni·
- ordinanza di sospensiva·
- arretrati di stipendio·
- sospensione disciplinare·
- art. 30 e 31 r.d.lgs. n. 511 del 1946·
- procedimento disciplinare·
- retrodatazione del reintegro·
- competenza del TAR·
- eccesso di potere