Art. 21. Riserva per personale bilingue 1. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' sostituito dal seguente:
"Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4".
Note all'art. 21:
- Il primo e il secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , sono i seguenti:
"Art. 2. - Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo, le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4.
I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia".
- Il terzo comma dell'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, e' citato nella nota all'art. 14.
- L' art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all'art. 1.
"Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4".
Note all'art. 21:
- Il primo e il secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , sono i seguenti:
"Art. 2. - Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo, le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4.
I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia".
- Il terzo comma dell'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, e' citato nella nota all'art. 14.
- L' art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all'art. 1.