Articolo 1 del Decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354
Articolo 2
Versione
4 novembre 1997
Art. 1. Proporzionale negli enti privatizzati 1. Dopo l' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' inserito il seguente:
"Art. 32-bis. - 1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del comitato di cui al comma 2, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, nelle societa', negli enti pubblici economici o negli enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle Poste e telecomunicazioni o delle Ferrovie dello Stato, vengono realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tal fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma di detto articolo i rappresentanti delle societa' o degli enti interessati.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altre provincie ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano.
4. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.
5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite puo' essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai cinque decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di cio' si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.
6. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.
7. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facolta' di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonche' della storia e geografia locali.
8. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale e' richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n. 4.
10. L'entita' del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le societa' o gli enti di cui al comma 1 e' costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o societa' di cui al comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del comitato di cui al comma 2 ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree professionali, nonche' i tempi previsti per le assunzioni stesse.
11. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane nell'Ente Poste italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente o societa' di cui al comma 1 mediante una struttura con sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi centrali dell'Ente Poste italiane.
12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.a. in provincia di Bolzano sono esercitate da detta societa' mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura e' proposto un dirigente.
13. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facolta' dell'ente o societa' di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.
14. Le societa' o gli enti interessati alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali".
2. Il decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32 , e' abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il d.P.R. 26 luglio 1972, n. 752 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304.
- Il secondo comma dell'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e' il seguente: "2. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta da sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Note all' art. 1 :
- L' art. 32 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 32. - Per consentire, l'applicazione decentrata della parificazione delle lingue italiana e tedesca ed il rapporto diretto tra gli uffici aventi sedi nella provincia di Bolzano con gli assicurati, l'INAIL, nell'ambito delle proprie strutture periferiche, provvede ad istituire un ispettorato a Bolzano con circoscrizione provinciale".
- L' art. 13 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e' citato nella nota all'art. 11.
- La legge 6 febbraio 1979, 42, recante "Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1979, n. 48.
- Il testo dell' art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 4. - La presidenza di ciascuna commissione e' assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.
Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioe':
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
4) diploma di laurea.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di eta'.
Gli attestati hanno validita' di sei anni.
La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio".
- Il D.Lgs. 21 gennaio 1991, n. 32 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1991, n. 27.
Entrata in vigore il 4 novembre 1997
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