Legge 8 agosto 2019, n. 86

Commentari90

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  • 1Schema di decreto legislativo
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    È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (Atto n. 295). Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR). Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 1, comma 6, e degli artt. 3, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e a semplificare e razionalizzare i …

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  • 2Circolare Settimanale
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    Iva vendite a distanza, Detrazione interessi mutui acquisto abitazione principale, Contributo fondo perduto alternativo, Agrifood al via le candidature INDICE LA SETTIMANA IN BREVE LE SCHEDE INFORMATIVE NOVITÀ IVA VENDITE A DISTANZA A partire dal 1° luglio 2021 entrano in vigore le nuove regole relative alle vendite a distanza intracomunitarie nei confronti dei privati consumatori con possibilità di aderire al sistema OSS. Le disposizioni sono state recepite in apposito decreto legislativo che è stato pubblicato il 15 giugno in Gazzetta Ufficiale. Si ricorda a tal proposito che l'argomento era stato già trattato nella rubrica “Sapere per fare” della circolare del 9 aprile 2021. Cerchiamo …

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  • 3Circolare Settimanale
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 4Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
    https://www.finanzaefisco.com/

    Con circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, l'Inps illustra la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni che comportano l'iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici. Link al testo della circolare Inps n. 88 del 31 ottobre 2023, con oggetto: RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivo – Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. …

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  • 5Corte costituzionale
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    RITENUTO IN FATTO 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-ter, con sentenza non definitiva del 30 dicembre 2022, iscritta al n. 23 reg. ord. 2023, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, recante «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive …

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Giurisprudenza41

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  • 1Trib. Taranto, sentenza 08/10/2024, n. 2133
    Provvedimento: TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'8 ottobre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da: Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Stefano Russo - Ricorrente - contro , in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, con gli avv.ti Andriulli, Certomà e Brancaccio - Convenuto - OGGETTO: “INDEBITO: ACCERTAMENTO NEGATIVO” Fatto e …
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    • irripetibilità indebito·
    • art. 133 DPR n° 115/02·
    • art. 429 c.p.c.·
    • art. 131 DPR n° 115/02·
    • indebito previdenziale·
    • NASpI·
    • art. 2033 cod. civ.·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • sportivi professionisti

  • 2TAR Parma, sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 107
    Provvedimento: Pubblicato il 17/03/2025 N. 00107/2025 REG.PROV.COLL. N. 00138/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA Romagna sezione staccata di MA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 138 del 2022, proposto da: a) Associazione Comitato DI Sostenibile (C.F. 92205640342), con sede in MA, Via Pomponio Torelli n. 6, in persona della propria Presidente pro tempore arch. NA UB (CF[...]); b) signori IA NI (c.f. [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...]; MA TE LL (c.f. [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...]; SO LM (c.f. [...]), nata a [...] il …
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    • ratifica delibera·
    • giunta comunale·
    • partecipazione cittadina·
    • conferenza di servizi·
    • D.lgs. 38/2021·
    • parcheggi insufficienti·
    • art. 57 Statuto comunale·
    • derivati sportivi·
    • consiglio comunale·
    • project financing·
    • rigenerazione urbana·
    • art. 1, comma 304, L. 147/2013·
    • eccesso di potere·
    • pubblico interesse·
    • difetto di istruttoria

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 16/01/2025, n. 27
    Provvedimento: Sentenza n. 27/2025 Depositato il 16/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 13/12/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: CORDER PAOLO, Presidente DONELLA MARCO, Relatore BORGHI RAFFAELE, Giudice in data 13/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 483/2023 depositato il 15/06/2023 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione …
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    • regime fiscale agevolato·
    • sanzioni tributarie·
    • art. 7 Legge 212/2000·
    • mancata comunicazione documenti·
    • art. 4 DPR 633/1972·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
    • violazione diritti di difesa·
    • società sportiva dilettantistica·
    • onere della prova·
    • art. 148 TUIR

  • 4Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2024, n. 305
    Provvedimento: Registro generale Appello Lavoro n. 889/22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa MONICA VITALI Presidente Dott.ssa SUSANNA MANTOVANI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1523/22 (dr. Mariani), discussa all'udienza collegiale del 14.3.2024 e promossa DA (c.f. )), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti IVAN FASCIANI (c.f. ed ALBERTO TRAPANI ed C.F._2 elettivamente domiciliato in via MILANO, VIA V. VENETO 6, presso lo studio dei difensori APPELLANTE CONTRO …
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    • indennità sostitutiva preavviso·
    • contratto di agenzia·
    • art. 1751 c.c.·
    • indennità di fine rapporto·
    • provvigioni·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • art. 1748 c.c.·
    • nullità clausola contrattuale·
    • onere della prova·
    • decadenza contestazione estratto conto

  • 5Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 146
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati: 1) dott. Donatella Casablanca Presidente 2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel. 3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 14 gennaio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente SENTENZA Nel procedimento n. 107/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 6757/2022 emessa in data 14 luglio 2022 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Romoli e dall'Avv. P.IVA_1 …
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    • prescrizione contributiva·
    • redditi diversi·
    • opposizione ad avviso di addebito·
    • D.M. 15.03.2005·
    • ius superveniens·
    • compensazione spese·
    • art. 35 d.lgs. n. 36/2021·
    • contributi previdenziali·
    • art. 67 TUIR·
    • D.L. n. 207/2008
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Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni in materia di ordinamento sportivo
  • Art. 1. Delega al Governo per l'adozione di misure
    in materia di ordinamento sportivo 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';
    b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilita' di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;
    c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile ;
    d) definire gli ambiti dell'attivita' del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall' articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attivita' olimpica;
    e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;
    f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilita' di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle societa' che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;
    g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attivita' sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilita' di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacita' di determinare la propria politica generale;
    h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformita' ai principi del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , garantendo la parita' di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;
    i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorita' di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 ; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;
    l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;
    m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8 , garantendo l'omogeneita' della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di piu' mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresi' un sistema di incompatibilita' tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;
    n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le societa' sportive professionistiche.
    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
    3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
    4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all' art. 1:
    - Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999.
    - Il testo dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e' il seguente:
    «Art. 15. (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.».
    - Il testo dell' articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e' il seguente:
    «630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.».
    - Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ( Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 31 maggio 2006.
    - Il testo dell' articolo 8, comma 4-quater, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , recante: «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» e' il seguente:
    «Art. 8. (Riassetto del CONI).
    (Omissis).
    4-quater. In caso di gravi irregolarita' nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall' articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , l'autorita' di Governo competente in materia di sport puo' procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter.».
    - La legge 11 gennaio 2018, n. 8 (Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 , in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2018.
    - Il testo dell' articolo 17 , comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e' il seguente:
    «Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi).
    (Omissis).
    2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.».
  • Art. 2. Centri sportivi scolastici 1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attivita' sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalita' e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 . Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attivita' e le cariche associative. Il medesimo regolamento puo' stabilire che le attivita' sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.
    2. Le attivita' del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che puo' sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell' articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui e' stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.
    3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.
    4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attivita' extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
    5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui puo' essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.
    6. Mediante la contrattazione collettiva e' stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attivita' del centro sportivo scolastico.
    7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonche' nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 .
    8. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    Note all' art. 2:
    - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017.
    - Il testo dell' articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , e' il seguente:
    «Art. 5. (Compiti del consiglio nazionale).
    (Omissis).
    2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
    a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
    b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e societa' sportive;
    c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle societa' ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
    d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva dilettantistica da quella professionistica;
    e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;
    e-bis) stabilisce i criteri e le modalita' di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle societa' sportive di cui all' articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 . Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del 1981 puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale;
    e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
    f) approva gli indirizzi generali sull'attivita' dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;
    g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
    h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.».
    - Il testo dell' articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , e' il seguente:
    «Art. 4. (Tutela della salute nelle scuole).
    (Omissis).
    5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.».