Articolo 37 del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 36Articolo 38
Versione
20 febbraio 1987
Art. 37.

1. Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto:
a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a cio' destinati;
b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle relative rendite, il disposto dei successivi commi;
c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbriceria.
2. Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto sono iscritte nel bilancio della fabbriceria fra le partite di giro e vengono annualmente versate a chi rappresenta la chiesa o l'ente a cui la chiesa e' annessa.
3. Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene conservata per i fini di culto, ed erogata a norma del comma 2, una quota pari alla percentuale media delle somme effettivamente impiegate per detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per cento delle rendite stesse.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente