Art. 37.
1. Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto:
a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a cio' destinati;
b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle relative rendite, il disposto dei successivi commi;
c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbriceria.
2. Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto sono iscritte nel bilancio della fabbriceria fra le partite di giro e vengono annualmente versate a chi rappresenta la chiesa o l'ente a cui la chiesa e' annessa.
3. Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene conservata per i fini di culto, ed erogata a norma del comma 2, una quota pari alla percentuale media delle somme effettivamente impiegate per detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per cento delle rendite stesse.
1. Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto:
a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a cio' destinati;
b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle relative rendite, il disposto dei successivi commi;
c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbriceria.
2. Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto sono iscritte nel bilancio della fabbriceria fra le partite di giro e vengono annualmente versate a chi rappresenta la chiesa o l'ente a cui la chiesa e' annessa.
3. Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene conservata per i fini di culto, ed erogata a norma del comma 2, una quota pari alla percentuale media delle somme effettivamente impiegate per detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per cento delle rendite stesse.