Articolo 5 del Decreto 7 gennaio 2013, n. 19
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 marzo 2013
Art. 5.

Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita'

1. Alle attivita' degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della Repubblica e segreto di Stato.
2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorita' nazionale per la sicurezza, con le modalita' e i contenuti definiti dalla stessa Autorita' e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.
3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego.
4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorita' di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalita' e in termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente:
«Art. 21 (Seminari, soggiorni di studio e visite). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, puo' autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.».
Entrata in vigore il 19 marzo 2013
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