Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 luglio 2002
Art. 17.
(Variazione degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell' art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 si veda nota alle premesse.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente