Articolo 107 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 106Articolo 108
Versione
1 luglio 2002
Art. 107.
(Effetti dell'ammissione)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennita' di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
d) le indennita' e le spese di viaggio per trasferte, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
e) l'indennita' di custodia;
f) l'onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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